Statuto

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

 costituita una Associazione denominata “FISIG” Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt.

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede legale dell’Associazione viene fissata presso la sede del Presidente in carica

ARTICOLO 3- DURATA

L’Associazione si intende costituita con durata illimitata.

ARTICOLO 4 – SCOPO

L’Associazione FISIG è apolitica, non ha fini di lucro e si propone di realizzare i seguenti scopi:

  1. riunire le scuole e gli istituti che in Italia si occupano della formazione professionale in psicoterapia della Gestalt;

  2. concordare e coordinare, in base alle vigenti disposizioni di legge, i criteri minimi formativi a cui le singole scuole ed istituti federati devono attenersi. Per quanto riguarda i criteri di ammissione, il monte ore, la durata dei corsi e tutti gli altri aspetti specifici inerenti i programmi di formazione, fa testo il Regolamento interno conforme alle norme vigenti;

  3. favorire la conoscenza e la reciproca collaborazione tra le scuole ed istituti che si occupano di attività terapeutiche, formative, di ricerca e di aggiornamento nel campo della Psicoterapia della Gestalt a livello nazionale e internazionale;

  4. promuovere attività di ricerca scientifica nel campo della psicoterapia della Gestalt, della psicopedagogia e di altre scienze umane riconducibili ai principi ispiratori della stessa;

  5. produrre pubblicazioni, articoli e riviste scientifiche e divulgative nonché curare la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione del materiale scientifico pubblicato;

  6. favorire gli scambi di informazione tra diverse scuole ed istituti a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle attività di formazione professionale nella gestalt per incrementare il livello qualitativo e per favorire, nella salvaguardia di una diversificazione di orientamento una maggiore omogeneità e razionalità degli stessi;

  7. promuovere congressi, seminari ed altre attività scientifiche e divulgative aperte al confronto con altri orientamenti nella psicoterapia o nelle scienze umane;

  8. sviluppare, in particolare, l’approfondimento di studi ed applicazioni riguardanti i principi ispiratori e metodologici di approccio e di intervento gestaltico con istituzioni pubbliche o private aventi finalità preventive, terapeutiche e riabilitative.

ARTICOLO 5 – ACCESSO

Le scuole ed istituti che intendono aderire all’Associazione FISIG devono presentare domanda all’assemblea federativa, allegando lo statuto, l’atto costitutivo, il regolamento interno, nonché tutti gli atti da cui sia possibile evidenziare, oltre alla conformità della propria struttura alle disposizioni contenute nel presente statuto e a tutte quelle che successivamente saranno adottate dall’associazione, i programmi di formazione in psicoterapia della gestalt e il loto effettivo svolgimento. Le scuole e gli istituti devono inviare tempestivamente alla presidenza che ne darà comunicazione al consiglio federativo le modifiche apportate ai documenti indicati nel precedente comma.

ARTICOLO 6 – ESCLUSIONE

L’esclusione viene deliberata dall’assemblea federativa nei confronti della scuola o istituto:

  1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

  2. che non partecipi al perseguimento degli scopi dell’Associazione;

  3. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti federativi ed alle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;

  4. che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote associative o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo con l’Associazione;

  5. che svolga e tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi dell’Associazione;

  6. che violi con la propria attività i principi dell’etica professionale e le norme in materia poste dalla Stato.

ARTICOLO 7- ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea federativa, la Presidenza.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA FEDERATIVA

L’Assemblea federativa è composta dall’insieme dei rappresentanti (uno per ogni organizzazione) che ogni singola scuola designerà annualmente.

ARTICOLO 9 – COMPITI

L’Assemblea federativa delibera, in conformità al presente statuto:

  1. l’ammissione e l’esclusione dall’Associazione;

  2. elegge annualmente il Presidente e il Vice Presidente;

  3. stabilisce gli orientamenti generali dell’attività dell’associazione;

  4. può istituire, a scopo consultivo, gruppi di lavoro, comitati scientifici e commissioni finalizzate alla promozione di attività di ricerca, pubblicazione di materiali scientifici, di definizione di programmi formativi, ed allo svolgimento di ogni altra attività inerente agli scopi dell’associazione;

  5. approva il bilancio consuntivo e preventivo;

  6. stabilisce l’ammontare delle quote associative:

  7. approva eventuali modifiche allo statuto.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE

L’Assemblea federativa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e quando il Presidente lo ritenga opportuno, ove sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. L’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere spedito, presso la sede legale della scuola o istituto con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della data fissata, nei casi di urgenza l’assemblea federativa può essere convocata con telegramma da spedirsi almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 11 – VALIDITA’ DI COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

L’Assemblea federativa è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento, da un vice presidente.

L’assemblea federativa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

Le deliberazioni vengono approvate quando ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale quello del Presidente.

Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione si fa riferimento all’articolo 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 – PRESIDENZA

La presidenza è composta dal presidente e da due vice presidenti che lo coadiuvano e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, unitamente a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e presiede l’assemblea federativa.

Il Presidente ed un vice presidente vengono eletti dall’assemblea federativa tra tutti i membri e restano in carica un anno.

Al fine di assicurare la rotazione degli incarichi il rappresentate della scuola o di istituto che abbia già espresso un presidente o un vice presidente non può essere eletto alla medesima carica prima che i rappresentanti di tutte le altre scuole e istituti abbiano successivamente ricoperto la stessa carica o ad essa abbiano espressamente rinunciato.

La seconda vice presidenza spetta di diritto per un anno al presidente uscente.

Il Presidente convoca l’assemblea federativa almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri dell’assemblea federativa.

Il presidente nomina un segretario ed un tesoriere per il concreto svolgimento de compiti affidati alla presidenza.

Il segretario e il tesoriere che non siano membri dell’assemblea federativa partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

La presidenza è responsabile nei confronti dell’assemblea federativa della concreta applicazione delle deliberazioni dell’assemblea stessa e del rispetto delle norme statutarie; presenta all’assemblea federativa per l’approvazione alla fine dell’anno solare, una relazione sull’attività svolta ed un bilancio consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 13 – FORMAZIONE DEL PATRIMONIO

I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti:

  1. dalle quote associative il cui ammontare è stabilito di anno in anno dall’assemblea federativa;

  2. da contributi e donazioni da parte della fondazioni, enti pubblici e privati, società, istituti, persone.

ARTICOLO 14 – ESERCIZIO

L’esercizio dell’associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea federativa nominerà uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibererà sula destinazione del patrimonio.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno disciplina la vita dell’associazione: può essere modificato dall’assemblea generale con il voto della maggioranza degli aventi diritto.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto da questo statuto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge.